Statuto IDEA Associazione Italiana Exhibition Designers
Idea vuole promuovere la cultura dell’Exhibition Design, tutelarne i professionisti “certificandone l’eccellenza”; garanzia per i committenti e gli utilizzatori di professionalità, eticità e qualità progettuale.
PARTE I
Dell'Associazione in generale: della Denominazione, degli Scopi, della Sede.
Art. 1 (Denominazione) La denominazione dell'Associazione è "IDEA, Associazione Italiana Exhibition Designers."
Art. 2 (Scopi) Gli obiettivi dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, sono: - promuovere l'attività progettuale dei soci; - qualificare la cultura e la pratica della progettazione di mostre, fiere, esposizioni e allestimenti temporanei; - promuovere il settore dell'exhibit design e gli associati attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, saloni, iniziative varie; - svolgere attività culturale ed editoriale a favore del settore; - definire, promuovere e diffondere una specifica etica professionale dei soci; - assistere e tutelare i soci nell'esercizio della professione; - promuovere i rapporti dei soci con Enti, Organizzazioni Fieristiche e Associazioni Imprenditoriali; - proporre, approvare e diffondere un tariffario di riferimento; - favorire la determinazione di normative univoche relative alle sedi espositive in materia di sicurezza, tempi di esecuzione, accessi, criteri costruttivi e controlli di qualità; - favorire lo scambio di notizie e di idee tra i soci; registrare e pubblicizzare risultati di ricerche, esperienze e informazioni; - assicurare la massima visibilità presso i Media; - istituire un premio annuale al miglior progetto di Exhibit design; - costituire un punto di riferimento imprenscindibile nel campo della formazione professionale per Università e scuole.
Art. 3 (Sede) La sede dell'Associazione è in Milano, Via Mecenate n.84/10.
PARTE II
Dei Soci
Capo I
Delle Categorie dei Soci
Art. 4 (Categorie) Gli Associati si distinguono in Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Fondatori.
Art. 5 (Soci Ordinari) I Soci Ordinari sono professionisti di provata competenza ed esperienza nella progettazione di eventi espositivi, o almeno nella progettazione di singoli spazi, che abbiano raggiunto i 30 (trenta) anni di età e che svolgano tale attività con regolarità. A prova dell'acquisita competenza i Soci Ordinari devono poter documentare 9 (nove) anni di attività, che si riducono a 5 (cinque) per quanti sono in possesso della laurea in architettura.
Art. 6 (Soci Onorari) Le persone di speciale distinzione o notorietà nella progettazione di eventi espositivi, anche se cittadini stranieri, possono essere elette soci onorari dal Consiglio con maggioranza di due terzi dei componenti.
Art. 7 (Soci Fondatori) Sono Soci Fondatori i Soci che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che, per speciali meriti, vengono inseriti nella suddetta categoria per delibera del Consiglio, con maggioranza di due terzi dei componenti.
Capo II
Dell'ammissione dei Soci
Art. 8 Domanda di ammissione Chiunque intenda divenire socio deve presentare al Consiglio domanda di ammissione, con allegati i titoli e i certificati comprovanti la qualità ed i requisiti richiesti per la categoria di socio cui aspiri. Per i corsi di studio, le esperienze, i lavori che abbiano impegnato il candidato nella progettazione con posizione di responsabilità è consentito presentare dichiarazione sostitutiva, controfirmata da almeno tre soci che si rendano garanti della veridicità delle dichiarazioni dell'aspirante.
Art. 9 (Comitato Soci) La domanda deve essere preventivamente approvata all'unanimità dall'apposito Comitato Soci, composto da tre Soci fondatori scelti dal Presidente. Il Comitato Soci rimane in carica per quattro anni, e decade con il Consiglio.
Art. 10 (Ammissione) Dopo l'approvazione del Comitato Soci, l'ammissione è deliberata dal Consiglio con la maggioranza di due terzi dei componenti, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 11 (Riproposizione della domanda) La domanda d'ammissione non può essere presentata dall'aspirante già respinto, se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla deliberazione di rigetto della precedente domanda.
Capo III
Dei diritti e dei doveri dei soci, sanzioni
Art. 12 (Diritti) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e delle adunanze dell'assemblea. Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Onorari e Ordinari, italiani e stranieri.
Art. 13 (Doveri) Tutti i Soci devono agire per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e sono tenuti a contribuire, mediante il versamento della quota sociale e dei contributi annuali, alle spese di gestione della stessa.
Art. 14 (Quota sociale) La quota sociale è di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) per i Soci Ordinari e per i Soci Fondatori.
Art. 15 (Contributi) I contributi annuali sono stabiliti dal Consiglio.
Art. 16 (Esenzioni) I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di quote e contributi.
Art. 17 (Recesso) La dichiarazione di recesso ha effetto dopo che sia stata comunicata per iscritto al Consiglio e vincola il socio dimissionario al pagamento di quote e contributi relativi all'anno in corso ed al versamento degli eventuali arretrati dovuti alla data delle dimissioni.
Art. 18 (Esclusione) L'esclusione di un Socio, per gravi cause pregiudizievoli agli scopi e interessi dell'Associazione, è decretata dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Collegio dei Probiviri o su denuncia di almeno 5 Soci, sentito in questo caso il Collegio dei Probiviri.
Art. 19 (Procedimento) Il Consiglio, avuta la proposta o il parere di cui all'art. precedente, nomina per l'istruzione del procedimento un Consigliere, il quale all'esito, formula l'imputazione, contestandola per iscritto al Socio. All'udienza fissata dal Consiglio non prima di venti giorni dalla notifica della contestazione, ma non oltre i quaranta giorni, il socio può addurre prove a discarico e farsi assistere da altro socio che ne assuma la difesa.
Art. 20 (Censura) La censura è decretata dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci che abbiano violato norme dell'atto costitutivo o che non si siano conformati all'etica professionale richiesta agli aderenti all'Associazione.
Art. 21 (Sospensione) La sospensione è decretata dal Consiglio nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote associative da oltre 4 mesi rispetto alla scadenza. Persistendo la morosità, il provvedimento di sospensione è convertito in espulsione, previo esperimento del procedimento previsto dall'art. 19 su richiesta del Tesoriere.
PARTE III
Degli Organi Sociali
Capo I
Dell'Assemblea
Art. 22 (Norma Generale) L'assemblea è costituita dalle persone dei Soci riuniti in apposita adunanza e convocati dal Consiglio nella Sede dell'Associazione, od in altro luogo, purchè in Italia. Essa è organo deliberante in ordine alle direttive generali dell'azione dell'Associazione.
Art. 23 (Assemblea ordinaria) L'assemblea ordinaria approva il bilancio, elegge il Presidente dell'Associazione, i Consiglieri, i Sindaci e i Probiviri, delibera sugli altri oggetti dell'attività e della gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio, nonchè sulla responsabilità degli organi dell'Associazione. Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale sociale, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. Deve essere convocata quando lo richieda il Presidente o il Collegio dei Sindaci, se nominato, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.
Art. 24 (Assemblea straordinaria) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo. Deve essere convocata quando lo richieda il Presidente o il Collegio dei Sindaci, se nominato, o quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci.
Art. 25 (Convocazione) La convocazione si attua mediante avviso raccomandato, postale o fax, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè delle materie da trattare (ordine del giorno), inviato al domicilio dichiarato dei Soci, almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista. A tale scopo farà fede il timbro postale o la data di invio del messaggio fax.
Art. 26 (Partecipazioni) E' consentita la partecipazione all'adunanza o alle deliberazioni dell'assemblea anche mediante delega, con un massimo di una delega per socio.
Art. 27 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni) In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 28 (Seconda Convocazione) Se i soci intervenuti non rappresentano il quorum richiesto dall'art. precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un'ora. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, mentre quella straordinaria delibera comunque con le presenze e le maggioranze previste per la prima convocazione.
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione.
Art. 30 (Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Capo II
Del Presidente dell'Associazione
Art. 31 (Elezione) Il Presidente è eletto a maggioranza dall'Assemblea. La votazione è indetta unitamente a quella per l'elezione degli altri organi dell'Associazione. Art. 32 (Norma transitoria) Il primo Presidente è nominato dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo dell'Associazione.
Art. 33 (Durata della carica) Il Presidente è eletto per quattro anni e non può essere rieletto per più di due volte consecutive. Gli succede in caso di dimissioni o di impedimento di qualsiasi natura, il Vice Presidente sino alla successiva elezione.
Art. 34 (Rappresentanza di fronte ai terzi) Il Presidente rappresenta l'Associazione. Per gli atti negoziali che importino l'assunzione di obbligazioni finanziarie ed economiche a carico dell'Associazione o dei soci agisce con la firma congiunta del Tesoriere.
Art. 35 (Funzioni e poteri) Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea e dirige le sedute del Consiglio, di cui è membro di diritto con voto determinante in caso di parità di voti. E' membro di diritto di tutti i Comitati. Convoca di sua iniziativa l'assemblea. Cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione.
Capo III
Del Consiglio
Art. 36 (Composizione) Il Consiglio si compone di sette membri: sei Soci e il Presidente dell'Associazione.
Art. 37 (Durata della carica) I Consiglieri durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.
Art. 38 (Elezione) I Soci che riportano il maggior numero di voti di preferenza sono eletti Consiglieri dell'Assemblea. Le elezioni per il rinnovo del consiglio sono indette entro il 31 dicembre ogni quattro anni.
Art. 39 (Norma transitoria) I primi Consiglieri vengono nominati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo dell'Associazione.
Art. 40 (Nomina dei Dirigenti) Il Consiglio, entro 30 (trenta) giorni dalla votazione di cui all'art. 37, si riunisce ed elegge a maggioranza assoluta, per la durata di quattro anni, il Vice Presidente dell'Associazione e il Tesoriere e nomina il Segretario e il Vice Segretario.
Art. 41 (Funzioni e poteri del Consiglio) Il Consiglio è l'organo deliberante permanente sugli oggetti dell'attività e della gestione dell'Associazione non riservati dall'atto costitutivo alla competenza di altri organi. Sulle materie di competenza ha potestà regolamentare. Esercita il controllo su tutti gli atti dell'Associazione. Convoca l'assemblea e ne esegue le deliberazioni. Nomina i Comitati ed elegge i Soci Onorari. Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. Predispone i regolamenti che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.
Art. 42 (Convocazioni) Il Consiglio è convocato, a mezzo del Segretario, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di uno dei Consiglieri.
Art. 43 (Deliberazioni) Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve le ipotesi in cui sono richieste la maggioranza assoluta o altra maggioranza qualificata.
Art. 44 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio) Le deliberazioni consiliari devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Di esso viene data lettura nella seduta successiva.
Art. 45 (Il Vice Presidente) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per qualsiasi ragione impedito. Adempie le sue funzioni investito della stessa autorità.
Art. 46 (Il Segretario) Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio. Esegue le direttive del Presidente. Predispone le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio, da chiunque richieste, redigendo i verbali delle relative adunanze. Custodisce il timbro dell'Associazione, apponendolo con la propria firma, sulle delibere e su ogni atto o documento dell'Associazione, nonchè sui certificati rilasciati ai soci. Conserva gli atti dell'Associazione.
Art. 47 (Il Vice-Segretario) Il Vice-Segretario sostituisce il Segretario impedito e lo coadiuva nelle funzioni.
Art. 48 (Il Tesoriere) Il Tesoriere presenta al Consiglio il bilancio per l'approvazione dell'Assemblea. Riscuote le quote ed i contributi sociali e tutte le somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta. Effettua i pagamenti su autorizzazione del Consiglio. Appone la firma su tutti gli atti che impegnano economicamente l'Associazione.
Capo IV
Del Collegio Sindacale
Art. 49 (Il Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre Soci eletti dall'Assemblea, secondo il numero di voti di preferenza, per la durata di quattro anni, unitamente alla votazione per l'elezione degli altri organi dell'Associazione. La Presidenza spetta al Sindaco più anziano.
Art. 50 (Doveri) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio se richiesti.
Art. 51 (Poteri) I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di controllo e di ispezione e convocare l'Assemblea in caso d'omissione da parte del Consiglio e di denuncia dei Soci.
Art. 52 (Denuncia dei Soci) Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale se la denuncia appare fondata, redige relazione per l'Assemblea, immediatamente convocandola e presenta alla stessa proposte e conclusioni.
Capo V
Del Collegio dei Probiviri
Art. 53 (Il Collegio dei Probiviri) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti in concomitanza con le votazioni per le elezioni degli altri organi sociali, dall'Assemblea, secondo il numero di voti di preferenza, per la durata di quattro anni. E' presieduto dal membro più anziano. Ha competenza su tutte le questioni disciplinari segnalate dal Consiglio e si esprime a maggioranza.
PARTE IV
Dello scioglimento e della liquidazione dell'Associazione
Art. 54 (Cause di scioglimento) L'Associazione si scioglie per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea e per delibera dell'assemblea stessa.
Art. 55 (Effetti dello scioglimento) I Dirigenti, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento dell'Associazione, non possono intraprendere nuove attività e operazioni. Contravvenendo a questo divieto essi si assumono responsabilità illimitata e personale per gli affari intrapresi.
Art. 56 (Nomina e revoca dei liquidatori) La nomina dei liquidatori spetta all'Assemblea, che delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria. Quando la maggioranza non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è rimessa al Collegio Sindacale. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria. L'assemblea provvede in questo caso alla sostituzione.
Art. 57 (Organi sociali durante la liquidazione) Le disposizioni sulle Assemblee e sul Collegio Sindacale si applicano anche durante la liquidazione in quanto compatibili.
Art. 58 (Liquidazione) Disposto lo scioglimento, i liquidatori procedono alla liquidazione del patrimonio sociale secondo la destinazione stabilita dall'assemblea.
Milano, 30 marzo 2006.